Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. L'insegnamento della LIS è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nei corsi di laurea universitari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista l'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS.